Nuovi requisiti per le imprese del settore legno e carta: arriva il Timber Regulation

Siamo a pochi giorni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010, per il settore del legno e dei prodotti derivati, ossia uno dei settori più rilevanti e famosi del made in Italy. Cambieranno regole aziendali per il settore dell’importazione di legnami e prodotti derivati come la carta, sia per prodotti importati fuori dall’Unione europea sia per prodotti acquistati all’interno, e questo per tutta la filiera della trasformazione fino al consumatore finale. Un’area di consulenza interessante e nuovi servizi per gli enti di certificazione e controllo.

Per fare un po’ di chiarezza abbiamo intervistato Manuela Maffina, esperta del settore legno e auditor di riferimento dell’AIVI.

Partiamo con le domande, cercando di pensare in ottica aziendale.

Manuela, a chi si applica il regolamento?

Purtroppo la risposta non è semplice. Prima di tutto bisogna per ogni azienda capire due cose, cosa compra, indipendentemente dalla posizione nella catena di fornitura e da dove lo compra. Quindi, ogni azienda deve verificare se compra i prodotti previsti dal regolamento (per esempio legno, derivati, carta eccetera) e da dove (per esempio Tanzania, Canada o Austria). Dopo queste analisi, l’impresa, se rientra nel campo di applicazione, avrà degli obblighi: importanti e complessi per gli importatori da fuori UE, molto più semplici per quelli che comprano prodotti già presenti sul mercato UE.

Manuela, per favore, spiegaci meglio.

Cerco di darti più dettagli. Il regolamento vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da questo derivati, così obbliga le aziende che importano i prodotti tramite acquisto (i cosiddetti operatori) a regole di “dovuta diligenza”, ossia di qualifica dei fornitori attraverso procedure documentate che riducano il rischio a livelli irrilevanti di illegalità. Una volta immessi sul mercato, il legname ed i prodotti del legno potranno essere venduti o ancora trasformati prima di giungere al consumatore finale. In questa fase della catena di approvvigionamento, al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti del legno, le altre imprese (definite dal regolamento come operatori) hanno l’obbligo di conservare le registrazioni relative alla rintracciabilità di fornitori e clienti.

In altre parole siamo di fronte all’ennesimo sistema di controllo.

Esatto, la particolarità risiede nel fatto che coloro che immettono il prodotto nella UE devono fare anche un’analisi del rischio. Siamo di fronte a modelli di compliance abbastanza evoluti e non semplici da gestire; di conseguenza,  servono competenze specifiche ed informazioni rilevanti, come ad esempio i rischi Paese, fornitore e prodotto.

Per capire il Regolamento spiegaci meglio quali sono le sue finalità?

L’obiettivo è semplice e si vogliono prevenire due aspetti:  il commercio illegale con tutte le sue conseguenze negative per l’economia dovute alla criminalità organizzata; e la tutela dell’ambiente, prevenendo il disboscamento non controllato, con conseguenze evidenti sulla tutela della biodiversità e sul surriscaldamento globale. Il valore stimato del commercio internazionale di legname illegale è stato stimato in 7 miliardi di dollari l’anno, lo dice il WWF, ma il dato è del 2008 oggi è sicuramente maggiore. Non parliamo di “noccioline” e gli effetti sociali sono evidenti perché molte delle risorse arrivano da Paesi a rischio.

Abbiamo capito che i soggetti di riferimento sono gli “operatori” e la “dovuta diligenza”, dacci qualche dettaglio sugli obblighi.

In pratica, le imprese classificate come “operatori” dovranno sempre essere in grado di fornire agli enti di controllo (in particolare il Corpo Forestale dello Stato) informazioni sull’approvvigionamento al fine di identificare il prodotto, le specie forestale, il Paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio del legname, la quantità di materiale, il nominativo ed indirizzo del fornitore, il nominativo ed indirizzo del cliente, i documenti attestanti la conformità con la legislazione applicabile (legislazione forestale a 360° vigente nel paese in cui viene effettuato il taglio del legname).

Il tutto sulla base di una valutazione del rischio documentata e verificabile con misure adeguate di controllo.

Quando entrerà in vigore il regolamento?

Il 3 marzo 2013 entrerà in vigore all’interno di tutti i paesi europei (Italia compresa).

Trattandosi di Regolamento Europeo, é immediatamente applicabile, non può essere prevista alcuna proroga, però non è retroattivo, ossia non é richiesta l’applicazione del Regolamento al legno ed ai prodotti da esso derivati acquistati (sdoganati) prima del 3 marzo e poi venduti dopo questa data (chiaramente occorrerà dimostrare l’acquisto antecedente il 3 marzo).

Quali prodotti sono interessati dal regolamento?

Il regolamento concerne una vasta gamma di prodotti del legno, compresi i prodotti di legno massello, legno per pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta.

Ci sono esclusioni importanti dall’applicazione del Regolamento?

Sono esclusi dall’applicazione del Regolamento: legno e prodotti da esso derivati “usati”, meglio definiti come “post consumo” (ad esempio carta riciclata o pannelli di truciolare prodotti con il 100% di legno riciclato);  prodotti in legno e da esso derivati che hanno “completato il loro ciclo di vita”, prodotti in legno e da esso derivati “smaltiti come rifiuti”.

E’ già stato individuato l’ente di controllo e le sanzioni?

Il coordinamento ed il controllo sul territorio saranno coordinati dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (Autorità Competente), che si avvarrà dell’opera del Corpo Forestale dello Stato.

Le sanzioni saranno le solite tipiche dei regolamenti europei, quindi molto cattive, oltre quelle pecuniarie saranno previste le interdittive ed il sequestro, anche se per i dettagli dovremo aspettare i regolamenti attuativi.

Qualche consiglio finale?

Nessuno, solo una cosa semplice che le aziende devono sapere. Dal 3 marzo il Regolamento sarà un requisito che gli auditor dovranno controllare perché è un aspetto cogente sia per la ISO 9001 sia per la ISO 14001. E le aziende certificate nel settore sono veramente molte.

Grazie Manuela per le informazioni preziose, soprattutto il riferimento alla certificazione ISO che non è così scontato.

(fonte CertineWs)

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