La Puglia disciplina la certificazione energetica degli edifici

L’attestato di certificazione energetica, da redigere secondo il modello contenuto nella bozza di regolamento, vale 10 anni dalla data di registrazione nel catasto energetico e va rinnovato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti. In Puglia saranno abilitati all’attività di certificazione energetica i tecnici, sia dipendenti pubblici o privati che liberi professionisti, in possesso di: laurea in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali, diploma di geometra, perito industriale o agrario, abilitazione alla professione e iscrizione all’Ordine o Collegio professionale; laurea in chimica e iscrizione all’Ordine. È inoltre richiesta la competenza – provata da un’esperienza di almeno tre anni e attestata dall’Ordine o Collegio professionale o dall’ente pubblico di appartenenza – nella progettazione dell’isolamento termico e degli impianti di climatizzazione, nella gestione energetica di edifici e impianti e nella certificazione e diagnosi energetica. In alternativa all’esperienza, è possibile frequentare specifici corsi di formazione. Sarà istituito l’elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici per gli impianti ubicati nel territorio regionale. Per iscriversi sarà richiesto il possesso dei titoli di studio suddetti e dell’attestato di partecipazione, con superamento dell’esame finale, ad un corso di formazione per la certificazione energetica. Occorrerà inoltre pagare una tassa annuale di iscrizione. La Regione Puglia realizzerà il catasto regionale per le certificazioni energetiche, un sistema informativo unico nel quale registrare i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici. (Fonte CertineWs)

 

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