l Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nelle Pmi

Analisi delle modalità operative per implementare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in una piccola e medie impresa alla luce della normativa vigente

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali (SPP) per i lavoratori è costituito dall’insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda. Il T.U. in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro prevede diverse possibilità organizzative per i datori di lavoro di piccole e medie imprese.
Modalità organizzative del SPP

Per prima cosa, il T.U. definisce il responsabile del Servizio come «la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».

In molte Pmi, è lo stesso datore di lavoro a svolgere direttamente tali compiti, come previsto dal Testo Unico, che definisce natura e compiti del Servizio indicando i casi in cui questa opzione è valida e quando invece il responsabile deve essere istituito internamente o esternamente all’azienda.

L’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 consente di assumersi questo ruolo solo se in determinate tipologie di azienda, alle condizioni indicate nell’allegato II al decreto:

1. aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori,
2. aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori,
3. aziende della pesca fino a 20 lavoratori,
4. altre aziende fino a 200 lavoratori.

Inoltre nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori (secondo le disposizioni del comma 1 bis dell.art. 34) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, anche nel caso in cui abbia affidato l’incarico di responsabile a personale interno all’azienda, a unità produttiva o a servizi esterni, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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