Ai pm l’onere di dimostrare l’inefficacia della certificazione 231

individuare le priorità di intervento. In dettaglio, viene introdotta una certificazione per i modelli che avrà come effetto immediato l’esclusione da responsabilità per l’ente che ha adottato un modello certificato. Dimostrare l’inefficacia degli schemi organizzativi, nel caso di sopravvenute significative violazioni delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la lacuna organizzativa causa del reato contestato, toccherà al pubblico ministero. In caso contrario, non si potranno applicare le sanzioni interdittive previste in via cautelare, a patto che non si verifichino esigenze di particolare importanza. La certificazione può anche essere parziale e riguardare singole procedure oppure essere rilasciata in itinere e cioè attestare l’idoneità della procedure in corso per l’attuazione dei modelli preventivi dei reati, ma in quest’ultimo caso ha efficacia solo provvisoria, ammettendo l’esenzione da responsabilità solo per il periodo di tempo necessario all’inserimento dei modelli nell’organizzazione d’impresa. Toccherà al ministero istituire un elenco dei soggetti, pubblici o privati, cui affidare la certificazione, definendone i requisiti patrimoniali, di indipendenza e di professionalità di cui devono disporre. Alla Giustizia spetterà la vigilanza e la determinazione dei contenuti della certificazione e delle modalità per il suo rilascio. Il certificatore, secondo l’articolato messo a punto, esercita funzioni private sotto il controllo pubblico ed è punito con la detenzione da 6 mesi a 3 anni quando provoca intenzionalmente un ingiusto profitto a se stesso oppure anche ad altri. In caso di inesistenza dell’ingiusto profitto, poi, la sanzione prevista è quella della sospensione fino a 2 anni e, nei casi più gravi, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Il progetto rivisita poi anche l’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, dedicato ai soggetti in posizione di vertice ed effetti dei modelli organizzativi dell’ente. Tra le condizioni di imputazione all’ente scompare la necessità dell’elusione fraudolenta del modello organizzativo. Da chiarire la tipologia di rischio in rapporto ai reati per i quali il modello è predisposto e nei modelli dovrà trovare posto anche la precisazione dei rapporti tra l’organismo di vigilanza chiamato a verificare l’attuazione dei modelli e gli altri organi dirigenti o di controllo dell’ente e con l’eventuale organo cui partecipano i soci o gli associati dell’ente. Spazio anche per un riconoscimento di misure semplificate delle piccole imprese con la previsione che, in queste realtà, non è necessaria l’istituzione di uno specifico organismo di vigilanza, ma le funzioni di controllo possono essere affidate a un soggetto interno all’ente in possesso di adeguate garanzie di indipendenza. (Fonte CertineWs)

 

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