Fotovoltaicoi: le norme in Veneto per terreni agricoli

Il comma 4, dell’art. 10, prevede che soltanto il 10% del terreno in questione possa essere adibito a produzione di energia elettrica da fotovoltaico e che ogni impianto potrà avere una potenza nominale massima di un megawatt. Nel caso di più terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti fotovoltaici non potranno essere installati a una distanza inferiore ai due chilometri l’uno dall’altro. Lo stesso decreto però prevede che gli impianti realizzati su terreni abbandonati da almeno cinque anni possano in effetti godere di una speciale deroga questi limiti e possano usufruire eccezionalmente degli incentivi statali, a condizione che siano stati abilitati entro il 25 marzo 2012 e che entrino in esercizio entro 180 giorni dalla medesima data. La delibera pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Veneto, contiene i criteri per la presentazione e l’istruttoria delle domande per il riconoscimento di status di “terreno abbandonato”, per i soli impianti fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. La gestione tecnica e amministrativa delle procedure verrà effettuata dalla Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, attraverso i sui sportelli in Regione (Fontre CertineWs).

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