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Aggiornamento normativo alle diposizioni per la certificazione energetica

Roma, 11 settembre 2009 - Il 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo  per le singole unità immobiliari, vendute o affittate, anche sotto i 1000 metri quadri, di possedere la certificazione energetica. La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, numero 192. Tramite successive rettifiche a livello nazionale è saltato l’obbligo di allegazione nell’atto di trasferimento a titolo oneroso, ma è rimasto quello di dotare l’edificio del certificato. Questa situazione, a causa delle mancate garanzie che comporta, ha purtroppo messo in mora l’Italia da parte della Commissione europea, che l’ha obbligata a conformarsi quanto prima alle direttive comunitarie.
L’ultimo aggiornamento delle Linee guida nazionali impone che dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE (Attestazione di Certificazione Energetica), come predisposti nell’Allegato 6 del decreto.  Ragion per cui qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell’immobile dotato di AQE  (Attestazione di Qualificazione energetica)si dovrà procedere alla sostituzione dello stesso con nuovo documento a norma.
Ulteriori aggiornamenti riguardano l’autodichiarazione del proprietario e le tipologie di immobili soggette all’attestazione, mentre sulla definizione della figura del certificatore è intervenuto il Consiglio del notariato, su sollecitazione di diverse associazioni del settore.
Ad oggi Emilia Romagna, Puglia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana sono le Regioni che hanno legiferato in materia energetica. Per tutte le altre si applicano le linee guida nazionali pubblicate sulla G.U. n 158 del 10 luglio 2009, in attuazione di quanto previsto al co. 9 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, e  previste dal decreto del 26 giugno 2009. (Fonte  Ministero dello Sviluppo Economico)