Certificatori energetici: il regolamento va cambiato

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con una Circolare indirizzata ai Ministri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, sollecita un intervento sul Regolamento per l’accreditamento dei certificatori energetici (Dpr 75 del 16 aprile 2013) entrato in vigore il 12 luglio 2013.
I laureati in Ingegneria vecchio ordinamento,(settore civile, ambientale, industriale, dell’informazione) iscritti all’Albo degli ingegneri devono poter svolgere l’attività di certificatore energetico senza l’obbligo di corsi aggiuntivi.
Il CNI riassume i contenuti del Regolamento: chi può svolgere l’attività di certificatore energetico, i titoli di studio richiesti, le abilitazioni necessarie e i corsi da seguire, sottolineando come la norma sia scritta in modo tale da rendere difficile l’individuazione dei requisiti che consentono di svolgere l’attività in questione.
Anche dopo aver compreso il corretto significato delle nuove disposizioni – rileva il CNI -, si arriva alla paradossale situazione per cui un ingegnere abilitato e iscritto all’Albo, ma il cui titolo di studio non è tra quelli elencati, non può redigere una certificazione energetica, mentre un semplice laureato in Ingegneria (non abilitato e non iscritto all’Albo) può seguire un corso e diventare certificatore energetico.
A chi ha scritto il decreto – osservano gli Ingegneri – è sfuggito che le competenze degli ingegneri sono oggi dettate dal Dpr 328/2001 che ha diviso l’Albo in due sezioni (A per la laurea specialistica e B per la triennale) e in tre settori (civile e ambientale, industriale, dell’informazione). Un ingegnere vecchio ordinamento – afferma il CNI – è automaticamente iscritto a tutti e tre i settori e abilitato a svolgere tutte le attività proprie della professione di ingegnere, senza necessità di ulteriori corsi.
Per questo, il CNI chiede che l’obbligo di frequentare un corso di formazione per diventare certificatore energetico si applichi soltanto a coloro i quali si troveranno ad operare dopo il 12 luglio 2013, data di entrata in vigore del Dpr 75/2013, facendo salva l’attività di chi già opera nel settore.
Questo è necessario – spiega la circolare – per impedire la paralisi delle aziende del settore, in attesa che i propri tecnici si procurino l’attestato, dopo aver seguito i corsi che le Regioni non hanno ancora attivato. Secondo la legislazione oggi vigente, infatti, chi già opera nel settore della certificazione energetica ma non possiede i requisiti richiesti dal Dpr 75/2013 è di fatto ‘sospeso’ fino a quando non si adeguerà alla nuova disciplina.
Interpretazione condivisa, ad esempio – segnala il CNI -, dalla Regione Siciliana che a luglio ha comunicato che i tecnici inseriti nell’elenco regionale dei certificatori, ma non in possesso dei requisiti richiesti dal Dpr 75/2013, sono ‘temporaneamente sospesi’.
Il CNI richiama poi la vicenda della Regione Puglia – il cui Regolamento che istituiva corsi per diventare certificatore energetico è stato bocciato da Tar nel 2010 (leggi tutto) – denunciando il fatto che chi ha scritto il Dpr 75/2013 non ne ha tenuto conto.
In definitiva, gli ingegneri chiedono ai Ministeri di correggere il Dpr 75/2013 tenendo conto dei laureati col vecchio ordinamento e di aprire un tavolo di lavoro per modificare il decreto ponendolo al riparo da inevitabili azioni giudiziarie.

FONTE: CertineWs/MD

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